Incompatibilità tra collaudatore statico e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

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Ministero delle Infrastrutture – Servizio Supporto Giuridico, Quesito n. 3687 del 2 ottobre 2025

Data: 12 Novembre 2025

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha diffuso la Circolare n. 357/2025, riportando il parere n. 3687 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico, relativo all’incompatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Il Ministero ha chiarito che, alla luce dell’art. 116, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, l’attività di CSE rientra nella sfera della vigilanza e del controllo tecnico sui lavori, elementi che determinano l’incompatibilità con l’incarico di collaudatore statico sulla medesima opera.
Pertanto, chi ha esercitato funzioni di CSE non può essere successivamente nominato collaudatore statico, poiché la precedente attività di vigilanza comprometterebbe i requisiti di indipendenza e imparzialità richiesti al collaudatore.

Il parere invita inoltre le stazioni appaltanti a valutare con attenzione, caso per caso, eventuali situazioni di conflitto di interessi, in particolare quando il CSE non coincida con il Direttore dei Lavori, e ad applicare criteri prudenziali anche per altri incarichi tecnici che comportino attività di controllo diretto sull’opera.

Il documento ministeriale costituisce un importante riferimento interpretativo per la corretta applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e del Testo Unico sulla Sicurezza nei Cantieri, a tutela della trasparenza e dell’imparzialità professionale.

Ultimo aggiornamento: 12/11/2025