La circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ricorda a tutti gli iscritti all’Albo professionale titolari di partita IVA l’obbligo, con cadenza annuale, di trasmettere ad Inarcassa la dichiarazione del reddito professionale Irpef e del volume d’affari IVA. L’adempimento, previsto dall’art. 2 del Regolamento Generale di Previdenza, riguarda tutti gli iscritti, anche in assenza di attività professionale, reddito o volume d’affari.
La comunicazione deve essere inviata entro il 31 ottobre di ogni anno; il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste. L’obbligo riguarda anche le partite IVA utilizzate per attività non professionali e le società tra professionisti (STP), che devono dichiarare sia il volume d’affari complessivo sia la quota assoggettabile a contributo integrativo.
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